A seguito dell'intervento di Federalberghi, l’INPS ha aggiornato la propria posizione, affermando che l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Dalle ore 9:00 del 12 febbraio 2025 sarà possibile presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale relative ai flussi di ingresso dei lavoratori stranieri per l’anno 2025 (c.d. click day). La scadenza riguarda le richieste di nulla osta per lavoratori stagionali dei settori turistico alberghiero e agricolo nella misura pari al 70% delle quote complessive stagionali.
L’INPS ha aggiornato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione, in vigore dal 1° gennaio 2025.